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Voluntary disclosure: rientro dei capitali e non solo.

Voluntary disclosure: rientro dei capitali e non solo.

  • Tributi e contenziosi fiscali
Lo sapevi? La cosiddetta voluntary disclosure non riguarda solo chi detiene capitali all'estero, ma può essere utilizzata per regolarizzare la propria posizione col fisco in molti altri casi. Per la precisione, la collaborazione volontaria è un procedimento che consente di regolarizzare la detenzione occulta di capitali e la percezione di redditi non dichiarati sia all'estero, sia in ambito nazionale, per iniziativa del contribuente stesso. L'istituto è stato aggiornato dalla legge 186/214, che riguarda principalmente la voluntary disclosure internazionale, ma di riflesso anche la nazionale.

Voluntary disclosure internazionale: i soggetti potenzialmente interessati a tale istituto sono quelli tenuti alla compilazione del quadro RW, ossia un particolare modulo relativo alla dichiarazione dei redditi (modello unico), in cui vengono indicati gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria ed i trasferimenti di denaro superiori ad euro 10.000 da e verso l'estero. Per investimenti all'estero s'intendono tutti i beni patrimoniali collocati all'estero quali ad esempio immobili, oggetti preziosi, opere d'arte. Le attività estere sono invece tutte quelle da cui derivano redditi: basti pensare alle partecipazioni a capitali, alle obbligazioni, alle valute estere. In particolare i soggetti tenuti alla compilazione di tale modulo sono persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, associazioni professionali, trust e titolari effettivi degli investimenti o delle attività estere. È da sottolineare che gli eredi dei soggetti che abbiano commesso le violazione possono avvalersi della voluntary disclosure per quanto riguarda le imposte, ma non per le sanzioni, in quanto intrasmissibili agli eredi stessi.

Nello specifico oggetto di regolarizzazione sono:
  1. gli investimenti, i trasferimenti e le attività di natura finanziaria costituiti, compiuti o detenuti all'estero, violando gli obblighi di dichiarazione (ai fini della voluntary possono essere regolarizzati anche quelli costituiti, compiuti o detenuti indirettamente o attraverso interposta persona)
  2. i redditi utilizzati per costituire o acquistare tali investimenti e attività e quelli derivanti dalla loro utilizzazione, che sono stati sottratti a tassazione; 
  3. i maggiori imponibili non dichiarati e non connessi con tali investimenti ed attività, illecitamente detenuti o costituiti all'estero, da cui deriva un'estensione della procedura all'ambito nazionale e quindi un'analisi dell'intera posizione fiscale del richiedente relativa, però, ai soli periodi d'imposta coinvolti nella voluntary disclosure internazionale.
Per poter accedere alla voluntary è necessario che il soggetto fosse residente fiscalmente in Italia in almeno uno dei periodi per cui sia attivabile la procedura. 
Concretamente si propone un'apposita istanza con una relazione di accompagnamento ed i mezzi probatori allegati, entro il 30/09/2015. A quel punto si svolgerà un procedimento simile all'accertamento con adesione, e anche in questo caso è determinante l'apporto di un professionista.

La regolarizzazione può riguardare tutti i periodi d'imposta dal 2009, a meno che lo stato in cui siano ubicate le attività estere sia in black list (Paesi con regime fiscale privilegiato, individuati in base al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001). Solo in questo caso è possibile regolarizzare anche anni anteriori al 2009.

La facoltà di accedere alle procedure è preclusa qualora l'autore della violazione abbia avuto la formale conoscenza: 
  1. dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche;
  2. dell'inizio di altre attività amministrative di accertamento; 
  3. della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie.
Voluntary disclosure nazionale: quest'ultima comporta un'estensione necessaria della procedura all'ambito nazionale. Si concede infatti la possibilità a chi ha commesso violazioni, rientranti nell'ambito impositivo prima richiamato, di regolarizzare la posizione, indipendentemente che questa riguardi anche consistenze illecitamente detenute all'estero. Ciò è stato previsto principalmente per evitare differenze di trattamento tra chi traferisce imponibili all'estero e chi li lascia in Italia, compiendo comunque un illecito. È possibile solo per le violazioni commesse fino al 30/09/2014, poi trovano applicazione le stesse cause di esclusione dalla procedura relative alla conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscali o penali appena citate.

Sanzioni della voluntary disclosure: aderendo alla procedura è necessario innanzitutto saldare tutto ciò che si sarebbe dovuto pagare, ma poi interviene uno sconto ingente sulle sanzioni pecuniarie, oltre all'esenzione da taluni reati tributari.
Le sanzioni previste per la violazione della normativa vanno dal 3% al 15% per i Paesi non-black list e dal 6% al 30% per i Paesi black list. In virtù della Voluntary Disclosure la sanzione è fissata invece al 3% per i Paesi non black list e Paesi black list con accordo e al 6% per i black list. Sono previste ulteriori riduzioni alle condizioni previste dal d.l. n. 167/1990, come successivamente modificato.
A livello penale è prevista invece la non punibilità per fattispecie dichiarative ed omissive previste dal d.lgs n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), omesso versamento di ritenute certificate (art.10-bis) e omesso versamento di IVA (art.10-ter). Ove le condotte siano state commesse in relazione ai reati tributari appena citati la causa di non punibilità è estesa: al riciclaggio (art. 648-bis codice penale) e all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), all'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).