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Operazioni oggettivamente inesistenti, come contestare la contestazione.

Operazioni oggettivamente inesistenti, come contestare la contestazione.

  • Tributi e contenziosi fiscali
Immaginate che un giocatore di calcio commetta un fallaccio da espulsione e che l'arbitro tiri fuori non uno ma undici cartellini rossi, considerando tutta la squadra complice dell'azione scorretta. Esagerato? In campo fiscale, è quello che succede quando l'Agenzia delle Entrate contesta a una società una "operazione oggettivamente inesistente". Meglio rivolgersi subito a un legale esperto, perché ci si può ritrovare coinvolti in un procedimento tributario semplicemente per aver ricevuto una fattura. Ecco cosa sono le operazioni oggettivamente inesistenti e come controbattere all'accusa di far parte di un meccanismo fiscale fraudolento. Spiegato bene dal titolare dello Studio Legale Ferroni di Parma, avvocato tributarista e responsabile di Difesa d'Impresa.

Il tema è di grandissima attualità ed è oggetto di numerosissime cause che vengono discusse davanti alle Commissioni Tributarie e alla Corte di Cassazione. Per "operazione oggettivamente inesistente" s'intende un'operazione che non è mai stata posta in essere, ma che, tuttavia, viene documentata dall'emissione di una fattura. Nella fattura viene indicata l'esecuzione di una prestazione verso il corrispettivo di una somma di denaro. I soggetti coinvolti sono quindi due:
- chi fattura la prestazione
- il soggetto a cui la fattura viene destinata.
Solitamente le indagini dell'Agenzia delle Entrate partono dalla società che emette la fattura, per trovare quelli che nell'avviso di accertamento il fisco definisce "gravi elementi fiscalmente rilevanti".

Quali sono gli elementi che rivelano l'inesistenza della prestazione descritta in fattura? Tutti quelli necessari a realizzare la prestazione: la loro mancanza, anche parziale, costituisce per il fisco una prova della "operazione oggettivamente inesistente". Facciamo un paio di esempi.

A) La società "Acme srl" fattura a un'altra impresa di aver pubblicizzato il suo marchio durante un evento sportivo di cui è l'organizzatrice. L'Agenzia delle Entrate controlla se Acme ha gli strumenti, i mezzi o il personale per organizzare e far svolgere l'evento.
B) La società "Acme srl" fattura a un'altra impresa per aver pubblicizzato il suo marchio sulle maglie dei giocatori della propria squadra durante una torneo a cui partecipa. L'Agenzia in questo caso verifica che Acme sia effettivamente proprietaria di una squadra per gareggiare, che abbia sotto contratto dei giocatori ecc.

La mancanza di elementi che comprovano che Acme possa organizzare l'evento (caso A) o che possa partecipare alla gara (caso B), per l'Agenzia delle Entrate costituisce senza ombra di dubbio dimostra l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. A questo punto sorgono i problemi per l'impresa a cui è stata rilasciata la fattura. Quali?

1) Prima ancora che un organo giurisdizionale dichiari che la Acme ha realmente emesso fatture false, l'Agenzia delle Entrate inizia ad indagare nei confronti di tutti i soggetti a cui la Acme ha destinato le fatture. Da questo momento è molto importante farsi affiancare da un legale esperto in materia, perché spesso in questa fase l'Agenzia commette errori piuttosto gravi, che possono portare all'invalidità di qualsiasi azione successiva.

2) Il problema più grave: tutti i soggetti verso cui la Acme ha emesso delle fatture vengono considerati anch'essi parte del meccanismo fraudolento, perché avrebbero dichiarato (e quindi detratto dalle tasse) delle spese per operazioni inesistenti! Ebbene sì: se si è coinvolti in una "operazione oggettivamente inesistente"  si è automaticamente considerati parte di un meccanismo volto a frodare il fisco, anche se questo non è ancora stato accertato da alcuna pronuncia di un giudice.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che il soggetto intestatario della fattura sia a conoscenza del fatto che la prestazione indicata non è mai stata posta in essere, e quindi recupera a tassazione, quali costi oggettivamente inesistenti, l'imponibile complessivo e la relativa IVA indetraibile, comminando inoltre importanti somme a titolo di sanzione.

Questo modus operandi prende spunto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha stabilito come in caso di accertata assenza dell'operazione è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente, il quale sa bene se ha effettivamente ricevuto una fornitura di beni o una prestazione di servizi. Viene quindi, incredibilmente, escluso che il committente dell'operazione descritta nella fattura possa non essere al corrente di far parte di un meccanismo fraudolento.

A tutela del committente sono sopraggiunte tuttavia le sentenze di alcune Corti di merito. Tra queste citiamo la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna (n. 112 del 2016) che ha disposto come sia specifico obbligo dell'Agenzia delle Entrate dimostrare la partecipazione consapevole del destinatario della fattura al meccanismo fraudolento. Il medesimo principio è peraltro stato espresso dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui spetta sempre e comunque al fisco "dimostrare alla luce di elementi oggettivi e alla stregua dei principi sull'onere della prova vigenti nello Stato membro, senza peraltro, esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un'evasione delle imposta".

Pertanto, non appena l'Agenzia delle Entrate coinvolge un'impresa in caso di presunta "operazione oggettivamente inesistente", è importante rivolgersi a un legale esperto in materia fiscale: solo così l'intestatario delle fatture contestate può assicurarsi la massima tutela, sia durante la fase delle indagini sia alla ricezione dell'avviso di accertamento.

Anche se venisse provato che la società che ha emesso la fattura ha effettivamente posto in essere un sistema fraudolento, è comunque possibile sostenere e dimostrare che chi l'ha ricevuta è estraneo all'operazione inesistente. "Rigore è quando arbitro fischia", come sosteneva mister Vujadin Boskov? Non sempre!

Questi, naturalmente, sono contenuti informativi generali. Per maggiori dettagli e per una consulenza personalizzata, potete contattare il titolare dello Studio Legale Ferroni di Parma, avvocato tributarista e responsabile di Difesa d'Impresa.