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Come difendersi dal fisco, dall'accertamento al contenzioso.

Come difendersi dal fisco, dall'accertamento al contenzioso.

  • Tributi e contenziosi fiscali
Cosa fare per prevenire lo scontro con l'Agenzia delle Entrate? Come difendersi in un processo fiscale? Le risposte di un esperto alle domande più frequenti sul diritto tributario.

Difesa d'Impresa spiega come, da una semplice contestazione come l'avviso di accertamento, si arriva al dibattito di un contenzioso fiscale di fronte a una Commissione Tributaria. Un post con molte informazioni utili per prevenire i problemi con il fisco. O essere preparati ad affrontarli: perché anche un processo fiscale non è mai perso in partenza. Ma cominciamo dai fondamentali.

Cosa si intende per diritto tributario?
Il diritto tributario, o diritto fiscale, è quell'insieme di norme che regolano l'attività dello Stato e degli Enti pubblici diretta a procurarsi i mezzi finanziari occorrenti per garantire il funzionamento della "cosa pubblica", attraverso il "prelievo tributario". Che può diventare un "prelievo forzoso", quando l'Ente creditore ritiene che il contribuente non abbia pagato quanto doveva.

Le tre fasi del prelievo e come evitarlo.
Il prelievo tributario forzoso prevede tre momenti:
- accertamento fiscale;
- riscossione;
- eventuale processo tributario.
In ognuna di queste tre fasi, la consulenza di un esperto avvocato tributarista permette all'azienda o al privato di valutare la consistenza reale del problema e di prevenirne uno maggiore.

Ma andiamo con ordine e vediamo, momento per momento, il percorso che dal semplice accertamento fiscale può portare fino a un processo tributario. Cominciando dalla fase istruttoria dell'accertamento. L'Amministrazione Finanziaria, anche mediante la Guardia di Finanza, svolge una serie di controlli al fine di riscontrare la veridicità di quanto dichiarato o pagato dal contribuente, servendosi di vari strumenti:
- invito a comparire: atto attraverso il quale si chiede al contribuente o ad altri soggetti determinati documenti o altro materiale utile;
- ispezioni: accessi presso i locali del contribuente con conseguente raccolta di materiale;
- indagini bancarie. 
Esaurita l'istruttoria, si passa alla seconda fase dell'accertamento tributario: l'atto impositivo, la cui azione tipica è l'avviso di accertamento.

L'avviso di accertamento è un atto diretto al contribuente in cui si indicano e si motivano le differenze tra quanto il contribuente ha versato (se ha versato) e quanto avrebbe dovuto versare, in forza delle verifiche svolte nella fase istruttoria. Attenzione! Malgrado il nome, l'avviso di accertamento non è solo un campanello d'allarme. Con questo atto il fisco determina in forma autoritativa la sua pretesa tributaria. Insomma, può passare all'azione, se "l'avvisato" non risponde in tempo.

Il tempo stringe: 60 giorni per correre ai ricorsi.
Caratteristica più importante dell'avviso di accertamento è che ha effetto se l'atto non viene impugnato entro 60 giorni. Oltre questo termine non è più possibile svolgere alcun controllo giurisdizionale sulla fondatezza dell'atto e l'amministrazione finanziaria diviene legittimata a riscuotere le somme in esso indicate, attraverso il concessionario alla riscossione. 

L'avviso: bonario, fino a un certo punto.
Oltre all'avviso di accertamento abbiamo altri atti tipici che l'amministrazione finanziaria utilizza per legittimare la propria pretesa impositiva. L'avviso bonario è una comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, evidenziando eventuali imposte e contributi che non risultano pagati. È una semplice comunicazione, della quale però il soggetto interessato può richiedere l'annullamento o la rettifica, qualora ritenga infondata la richiesta, come ad esempio errori che possono configurarsi nell'indicazione dell'anno d'imposta o del codice del tributo, determinando in realtà una richiesta di imposte regolarmente versate. 

In tal caso il contribuente ha trenta giorni di tempo per recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, e produrre la documentazione (ad esempio, le ricevute di pagamento) attestante la correttezza della propria dichiarazione. In caso di imposte effettivamente dovute, potrà regolarizzare la propria posizione pagando quanto richiesto. Con la sentenza n. 7344 del 2012, la Corte di Cassazione ha sancito che anche le comunicazioni di irregolarità sono atti impugnabili (ex art.36-bis del D.P.R. n.600 del 1973 o ex art.54-bis del D.P.R. n.633 del 1972).

Cartella di pagamento: non tutto è perduto.
Il secondo momento del prelievo tributario è la fase di riscossione, affidata dallo Stato a un ente incaricato di tale compito: ieri era Equitalia Spa, oggi è direttamente l'Agenzia delle Entrate. Tipico atto emanato dall'Ente preposto alla riscossione è la cartella di pagamento. La cartella di pagamento è lo strumento, o meglio l'atto con cui si avvia la fase di riscossione: anch'essa è impugnabile entro 60 giorni ma solo per vizi propri della cartella (o errori formali), non per contestare il merito della richiesta. A meno che manchi un precedente avviso da parte dell'Agenzia delle Entrate, il cui primo atto si manifesti con la cartella di pagamento. 

Il processo fiscale: parola alla difesa.
Il terzo ed ultimo momento del prelievo tributario - peraltro eventuale - è quello del processo tributario, subordinato all'impugnazione dell'atto con cui l'amministrazione finanziaria esercita i propri poteri impositivi o di riscossione. Ed è qui che il contributo di un avvocato specializzato in diritto tributario può diventare fondamentale.

Perché un legale e non un commercialista? Come riassumiamo brevemente nella pagina dedicata ai servizi offerti dal nostro studio legale:

"La controversia fiscale non è una questione puramente contabile, ma di diritto tributario. E quindi richiede un'assistenza legale specializzata, in grado di anticipare le contestazioni della controparte e rappresentare al meglio le ragioni del cliente. Ottenendo risultati più favorevoli."

Il professionista può assistere il contribuente privato, l'impresa o la società in ogni fase del prelievo, svolgendo la funzione di consulente nella fase istruttoria e la funzione di difensore nelle fasi di riscossione o in quella processuale, rappresentando  il proprio cliente prima nel contraddittorio con gli uffici tributari poi, se necessario, nel dibattimento nelle Commissioni Tributarie. Come vedremo in altri post sui alcuni casi tipici di controversia fiscale, in queste sedi non è impossibile trovare uno "spazio di manovra". Anche in un processo fiscale è possibile ottenere risultati favorevoli al contribuente.