Dirigenti decaduti: la versione dell'Agenzia delle Entrate.
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"Nessuna nullità degli atti": ecco in sintesi la posizione dell'Agenzia delle Entrate sulla discussione che ha avuto ampio risalto sulla stampa nazionale a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 37, del 17 marzo 2015. L'Ufficio è intervenuto con un comunicato, per confermare la sua posizione.
In sostanza, con la decisione appena citata, la Consulta ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 co. 24 del Decreto Legge
2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n.44, evidenziando come "In
definitiva, l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, ha
contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente
temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti
dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura aperta e pubblica".
La sentenza della Corte Costituzionale ha scatenato una
serie di reazioni e di interventi da parte della stampa e dei professionisti
che operano nel settore, i quali hanno ipotizzato che la vicenda potesse avere
ripercussioni concrete sulla validità degli atti impositivi sottoscritti da
funzionari meramente incaricati di funzioni dirigenziali, incidendo sulla loro
legittimità.
Sull'argomento è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che ha
ritenuto opportuno chiarire la sua posizione "in riferimento ad alcune
errate notizie di stampa apparse oggi" (n.d.r.: ieri 22 aprile 2015).
Nella nota si evidenzia che "la Commissione tributaria provinciale di Milano,
con sentenza n. 3222/25/15, non ha annullato l'atto di accertamento
dell'Agenzia delle Entrate in quanto sottoscritto da un funzionario incaricato
di funzioni dirigenziali decaduto per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37".
Nel comunicato del 22 aprile si continua sottolineando che
"La Commissione, nella sua decisione ha invece rilevato la nullità
dell'atto in quanto sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica
funzionale, ritenendo non provata, in questo singolo giudizio, l'appartenenza
del funzionario che ha sottoscritto l'atto alla carriera direttiva (ex nono
qualifica funzionale)".
Secondo l'Agenzia "Attualmente alla carriera direttiva appartiene il personale di terza area funzionale non dirigente, che può essere delegato dal capo ufficio a firmare gli atti tributari come previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
A conferma di quanto sopra esposto l'Agenzia nella nota in esame ha, peraltro, segnalato la con decisione n. 63/01/2015 della Commissione tributaria di Gorizia, che ha ritenuto che la sentenza della Corte Costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37 "non debba comportare affatto la caducazione (nullità) degli atti impugnati".
(fonte: ilquotidianodellapa.it)
Sentenza Corte Costituzionale 37/2015